STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE
«ASSOCIAZIONE CULTURALE STRIGHE»
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Denominazione, Sede e Durata
1. È costituita l’Associazione denominata «Associazione Culturale Strighe».
2. L'Associazione ha sede legale nella Regione Veneto. Il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.
3. La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 2 - Spirito e Finalità dell’Associazione
1. L’Associazione nasce per dare struttura istituzionale e continuità alla valorizzazione dei saperi antichi, della tradizione popolare veneta e della spiritualità ciclica e femminile.
2. L’Associazione è apartitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro e vieta la distribuzione anche indiretta di utili.
TITOLO II – OGGETTO E ATTIVITÀ
Art. 1 - Attività di Interesse Generale
Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:
Tradizione popolare e memoria: raccolta, archiviazione, studio e diffusione di racconti, leggende, dialetti, fiabe e rituali legati al territorio Veneto (montagne, campagne, colline e area lagunare/marittima).
Spiritualità femminile e ciclica: organizzazione di percorsi e incontri legati ai ritmi della natura, alle fasi lunari, ai solstizi ed equinozi, e ai riti di passaggio, per favorire la riconnessione interiore e naturale.
Saperi antichi e tradizione contadina:divulgazione delle conoscenze erboristiche tradizionali, dei ritmi delle stagioni, delle pratiche contadine storiche e delle antiche credenze magico-popolari.
Rivalutazione storica della "Striga": ricerca storica e rievocazione delle figure femminili del passato (donne di soglia, guaritrici, raccoglitrici di erbe, levatrici) per restituire loro dignità e voce, contrastando la storica svalutazione rispetto ai corrispettivi maschili.
Didattica e formazione: organizzazione di corsi singoli, seminari, conferenze, laboratori per le scuole di ogni ordine e grado, e percorsi formativi esperienziali (pratiche manuali, racconti attorno al fuoco, passeggiate e laboratori in natura).
Rievocazioni ed eventi locali: collaborazione con Comuni, enti pubblici e privati per la partecipazione a manifestazioni storiche, palii e giochi tradizionali (es. Gioco dell'Oca di Mirano, Palio di Noale), mediante allestimento di postazioni tematiche storiche (es. ambientazioni ottocentesche o medievali).
Finanziamenti e bandi: partecipazione a bandi regionali, nazionali e sovvenzioni dell'Unione Europea per il sostentamento di progetti culturali a lungo termine.
TITOLO III – SOCI
Art. 1 - Ammissione dei Soci
1. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividano gli scopi, lo spirito e le finalità.
2. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di domanda scritta dell'aspirante socio.
Art. 2 - Diritti e Doveri dei Soci
1. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto in Assemblea e possono candidarsi alle cariche sociali.
2. I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e all'osservanza dello Statuto.
TITOLO IV – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 1 - Organi
Sono organi dell'Associazione:
a) L'Assemblea dei Soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente.
Art. 2 - L'Assemblea
1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. È composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota.
2. Si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio/rendiconto finanziario.
Art. 3 - Il Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione, eletto dall'Assemblea, ed è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri.
2. Resta in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili.
3. Ha il compito di attuare le linee programmatiche dell'Associazione e gestire l'amministrazione ordinaria e straordinaria.
Art. 4 - Il Presidente
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.
2. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.
TITOLO V – RISORSE ECONOMICHE E BILANCIO
Art. 1 - Risorse Economiche
L'Associazione trae le sue risorse economiche da:
a) Quote associative e contributi dei soci;
b) Contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Istituzioni pubbliche (Regione, Comuni);
c) Sovvenzioni e bandi dell'Unione Europea - previa iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore);
d) Donazioni e lasciti testamentari;
e) Attività di raccolta fondi e attività commerciali marginali/connesse agli scopi istituzionali (es. cessione di dispense dei corsi, corsi o autoproduzioni hobbistiche durante gli eventi, nei limiti di legge).
Art. 2 - Bilancio d'Esercizio
1. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il rendiconto economico-finanziario deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
TITOLO VI – SCIOGLIMENTO
Art. 1 - Scioglimento
In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea delibera la devoluzione del patrimonio residuo ad altri enti del Terzo Settore o con finalità analoghe di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo preposto e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.